La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, ha annullato l’art. 12, comma 10 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale anche l’art. 9, c. 22 della suddetta legge, ovvero il blocco degli automatismi di incremento stipendiale per i magistrati per gli anni 2010-2013, anni in cui è stato previsto anche il blocco degli aumenti di stipendio dei dipendenti pubblici senza alcuna possibilità di recupero.
La Consulta ha dichiarato incostituzionale anche l’art. 9, c. 22 della suddetta legge, ovvero il blocco degli automatismi di incremento stipendiale per i magistrati per gli anni 2010-2013, anni in cui è stato previsto anche il blocco degli aumenti di stipendio dei dipendenti pubblici senza alcuna possibilità di recupero.
E quindi come si procederà??? Continueremo a perdere i nostri soldi????
le sentenze della corte costituzionale valgono “ex nunc”, quindi da ora in poi ci devono togliere la trattenuta, per il pregresso occorre fare causa all’amministrazione
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